Decreto Renzi: sintesi delle

principali novità fiscali

 

Riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori

dipendenti ed assimilati (art. 1)

 

Il D.L. n. 66 del 2014 (“Decreto Renzi”) ha

riconosciuto, per l’anno 2014, un “credito” a

favore dei contribuenti titolari di reddito da

lavoro dipendente o di redditi a questo

assimilati.

 

Tale credito spetta nella misura di:

i) €. 640,00, se il reddito complessivo non è

superiore ad €. 24.000,00;

ii) €. 640,00, se il reddito complessivo è

superiore ad €. 24.000,00, ma non ad

€. 26.000,00.

In tal caso, il credito spetta per la parte

corrispondente al rapporto tra l’importo di

€. 26.000,00, diminuito del reddito

complessivo, e l’ammontare di €. 2.000.

 

Il beneficio in esame è concesso a condizione

che l’imposta lorda sia maggiore della

detrazione per reddito di lavoro dipendente

spettante e deve essere rapportato al periodo

di lavoro durante l’anno.

 

Il credito è riconosciuto, in forma automatica,

dal sostituto di imposta già in sede di

erogazione delle retribuzioni del mese di

maggio, senza che sia presentata una

specifica richiesta da parte dei beneficiari; nel

caso in cui ciò non sia possibile - per ragioni

tecniche connesse alle procedure di

pagamento delle retribuzioni - i sostituti

d’imposta devono riconoscere il credito dal

mese di giugno, “ferma restando la

ripartizione dell’intero importo dello stesso tra

le retribuzioni dell’anno 2014” (cfr. Circolare

Agenzia delle Entrate n. 8/E/2014).

 

I titolari di redditi di lavoro dipendente ed

assimilati, le cui remunerazioni sono erogate

da soggetto che non sia un sostituto

d’imposta, possono richiedere l’erogazione

del credito in commento nella dichiarazione

relativa all’anno 2014, secondo le modalità

che saranno specificate nei modelli di

dichiarazione dei redditi.

 

Infine, il credito in esame non concorre alla

formazione del reddito; non rileva, cioè, in

capo al percipiente, ai fini delle imposte sui

redditi (comprese le addizionali, regionale e

comunale) e non incide in sede di

determinazione della base imponibile IRAP

del soggetto erogante.

Riduzione dell’aliquota IRAP (art. 2)

 

Il Decreto in esame ha altresì disposto la

riduzione delle aliquote ordinarie IRAP - a

decorrere dal periodo d’imposta successivo

a quello in corso al 31 dicembre 2013 - per

tutti i soggetti passivi operanti nei diversi

settori di attività.

A seguito delle modifiche intervenute, le

aliquote da applicare - dal periodo di imposta

2014 - in sede di determinazione dell’IRAP,

sono pari - per ciascuna attività economica -

alle misure indicate nella Figura 1.

 

Inoltre, in base a quanto previsto dal Decreto,

la maggiorazione applicabile - da ciascuna

Regione - alle aliquote previste dalla norma

non può essere superiore allo 0,92%, in tutti i

settori di attività.

In sede di determinazione degli acconti dovuti

per il periodo di imposta 2014, il contribuente

che utilizzi il metodo c.d. storico deve fare

riferimento alle aliquote ante modifica;

qualora, al contrario, il contribuente determini

l’acconto con il metodo previsionale, può

utilizzare aliquote più favorevoli

(rispettivamente 3,75%; 4,00%; 5,70; 1,80% e

4,50%).

 

Incremento della tassazione sulle rendite

finanziarie (art. 3)

 

Il Decreto Renzi prevede l’incremento della

tassazione applicabile alle seguenti rendite

finanziarie:

 interessi su correnti e su conti deposito;

 interessi su obbligazioni;

 proventi dei fondi comuni istituti in Italia,

nella UE e nei Paesi white list con gestore

vigilato nello Stato di residenza;

 i proventi di fondi immobiliari “non

trasparenti”;

 i proventi da polizza vita;

 i dividendi, ed in genere, le plusvalenze e

minusvalenze derivanti da partecipazioni

non qualificate.

 

In particolare, l’art. 3 del Decreto in esame

dispone, per tali redditi, l’aumento

dell’aliquota d’imposta al 26% (a fronte del

previgente 20%), a decorrere dal prossimo

1° luglio 2014.

 

L’incremento non opera per gli interessi

derivanti da titoli di Stato e di enti territoriali

italiani, da titoli equiparati emessi da

organismi sovranazionali e da titoli degli Stati

esteri white list nonché per i redditi diversi di

natura finanziaria (plusvalenze e

minusvalenze) su titoli emessi dagli enti

territoriali di Stati white list; questi, infatti,

restano imponibili nella misura del 12,50%.

 

Resta altresì invariata la ritenuta dell’1,375%

sui dividendi distribuiti a società residenti in

Stati UE o SEE white list (fatta salva

l’applicazione della direttiva “Madre-figlia”) e

sugli interessi corrisposti a veicoli non

residenti per l’emissione di obbligazioni sui

mercati internazionali.

 

I proventi dei fondi pensione restano

assoggettati all’imposta sostitutiva dell’11%.

 

La norma, poi, stabilisce che l’aliquota del

26% trovi applicazione:

 sui dividendi e sugli utili incassati a

decorrere dal 1° luglio 2014 (a

prescindere, quindi, dal periodo di

formazione dell’utile) per i titoli azionari e

assimilati; sugli interessi e sugli altri

proventi maturati dal

1° luglio 2014, per i titoli obbligazionari e

le cambiali finanziarie.

 

Si segnala, inoltre, che l’aumento della

tassazione delle rendite finanziarie

interessa solo parzialmente il risparmio

postale. L’incremento dell’aliquota dal 20% al

26%, infatti, riguarda soltanto gli interessi

attivi che maturano - dopo il 1° luglio 2014 -

su conti correnti e su libretti di risparmio.

 

La tassazione degli interessi già maturati a

tale data o che maturano, anche

successivamente, sui buoni fruttiferi postali

(siano essi già in circolazione o di nuova

emissione), non subirà alcun incremento,

restando ferma la vigente aliquota del

12,50%.

 

Infine, in analogia a quanto disposto in

occasione del precedente incremento

dell’aliquota sulle rendite finanziarie, la norma

consente di esercitare l’opzione per

l’affrancamento delle plusvalenze latenti alla

data del 30 giugno 2014, versando l’imposta

sostitutiva pari al 20% delle medesime.

 

Qualora il contribuente intenda avvalersi di

tale possibilità, l’affrancamento deve

riguardare tutti i titoli che siano posseduti,

presso il medesimo intermediario, in regime

dichiarativo o di risparmio amministrato.

 

Eliminazione della ritenuta sui bonifici

esteri (art. 4. c. 2)

 

A seguito delle modifiche apportate dal

Decreto, gli intermediari finanziari residenti

nel territorio dello Stato non sono più tenuti

ad effettuare la ritenuta alla fonte a titolo 3

Newsletter Legale - Fiscale

Edizione Speciale 21 maggio 2014

d’acconto, pari al 20%, sui redditi derivanti da

investimenti esteri e da attività di natura

finanziaria.

 

Rivalutazione beni d’impresa: pagamento

dell’imposta sostitutiva (art. 4. c. 11)

 

Il Decreto Renzi ha altresì modificato la

disciplina - definita dalla Legge di Stabilità per

l’anno 2014 (L. n. 147/2013) - in materia di

rivalutazione dei beni d’impresa.

 

In particolare, il Decreto ha disposto che il

versamento dell’imposta sostitutiva (12% o

16%), necessaria ai fini della rivalutazione,

debba essere effettuato, in un’unica soluzione,

entro il termine per il pagamento del saldo delle

imposte sui redditi dovute per il periodo

d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (i.e.

16 giugno 2014).

 

Rivalutazione delle quote di Banca d’Italia:

aumento dell’imposta sostitutiva

(art. 4, c. 12)

 

Il Decreto ha previsto che l’imposta dovuta dai

soci che hanno effettuato la rivalutazione delle

quote nel capitale di Banca d’Italia sia

incrementata al 26% (in luogo della previgente

misura del 12%) del maggiore valore della

partecipazione iscritto in bilancio alla data del

31 dicembre 2013.

Inoltre, a seguito delle modifiche intervenute, il

versamento dell’imposta sostitutiva delle

imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali

addizionali, deve essere effettuato in un’unica

soluzione, entro il termine di versamento del

saldo delle imposte sui redditi dovute per il

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013

(i.e. 16 giugno 2014).

 

Novità in materia di compilazione del Modello

di pagamento F24 (art. 11)

 

A decorrere dal 1° ottobre 2014, i versamenti

mediante il modello F24 devono essere effettuati

con le seguenti modalità:

 nel caso in cui, per effetto delle

compensazioni effettuate, il saldo finale del

modello sia pari a zero, il contribuente deve

presentare il modello esclusivamente

mediante i servizi telematici messi a

disposizione dall'Agenzia delle Entrate (F24

online; F24 web e F24 cumulativo);

 nel caso in cui in cui siano effettuate delle

compensazioni e il saldo finale sia di

importo positivo, il versamento deve

avvenire esclusivamente mediante i servizi

telematici messi a disposizione dall’Agenzia

delle Entrate e dagli Intermediari della

riscossione convenzionati;

 nel caso in cui il saldo finale sia di importo

superiore a 1.000,00 euro, il versamento

deve essere effettuato esclusivamente

mediante i servizi telematici messi a

disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli

Intermediari della riscossione convenzionati

con la stessa.

 

Con l’obiettivo di semplificare le modalità di

versamento telematico mediante intermediari

convenzionati con l’Agenzia delle Entrate è,

inoltre, previsto che l’utilizzatore dei servizi

telematici da questi offerti possa inviare - oltre

alla propria - anche la delega di versamento di

un “soggetto terzo” (ad esempio, un familiare), a

condizione che:

 l’addebito avvenga sul proprio conto corrente;

 l’intestatario effettivo della delega abbia

previamente rilasciato all’intermediario

apposita autorizzazione, anche cumulativa;

l’intestatario del Mod. di pagamento resta, ad

ogni modo, responsabile del regolare

pagamento delle somme dovute.

 

Fatturazione elettronica nei confronti delle

Pubbliche Amministrazioni: anticipo al

31 marzo 2015 (art. 25)

 

Tutti i fornitori di beni e servizi delle Pubbliche

Amministrazioni (comprese le Amministrazioni

locali) sono tenuti ad emettere - a decorrere dal

31 marzo 2015 - fatture in formato elettronico nei

confronti delle medesime.

 

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo

obbligo, le Pubbliche Amministrazioni sopra

indicate non possono più:

 accettare fatture che non siano trasmesse in

forma elettronica;

 procedere al pagamento, nemmeno

parziale, delle somme dovute.

 

Crediti verso le Pubbliche Amministrazioni

con debiti tributari (art. 39)

 

I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,

maturati - in qualunque data - nei confronti dello

Stato e degli enti pubblici nazionali per la

somministrazione di forniture e appalti, possono

essere compensati con le somme dovute a

seguito di iscrizione a ruolo delle cartelle

esattoriali notificate entro il prossimo

30 settembre 2013 (in luogo del

31 dicembre 2012).

 

Aliquote ordinarie

prima del Decreto

Renzi

Aliquota ordinaria 3,9%

Banche 4,65%

Assicurazioni 5,9%  

Agricoltura 1,9%  

Concessionari 4,2%

Aliquote ordinarie

applicabili dal

2014

Aliquota ordinaria 3,5%

Banche 4,2%

Assicurazioni 5,3%

Agricoltura 1,7%

Concessionari 3,8%