Decreto Renzi:
sintesi delle
principali novità
fiscali
Riduzione del
cuneo fiscale per i lavoratori
dipendenti ed
assimilati (art. 1)
Il D.L. n. 66 del
2014 (“Decreto Renzi”) ha
riconosciuto, per
l’anno 2014, un “credito” a
favore dei
contribuenti titolari di reddito da
lavoro dipendente
o di redditi a questo
assimilati.
Tale credito
spetta nella misura di:
i) €. 640,00, se
il reddito complessivo non è
superiore ad €.
24.000,00;
ii) €. 640,00, se
il reddito complessivo è
superiore ad €.
24.000,00, ma non ad
€. 26.000,00.
In tal caso, il
credito spetta per la parte
corrispondente al
rapporto tra l’importo di
€. 26.000,00,
diminuito del reddito
complessivo, e
l’ammontare di €. 2.000.
Il beneficio in
esame è concesso a condizione
che l’imposta
lorda sia maggiore della
detrazione per
reddito di lavoro dipendente
spettante e deve
essere rapportato al periodo
di lavoro durante
l’anno.
Il credito è
riconosciuto, in forma automatica,
dal sostituto di
imposta già in sede di
erogazione delle
retribuzioni del mese di
maggio, senza che
sia presentata una
specifica
richiesta da parte dei beneficiari; nel
caso in cui ciò
non sia possibile - per ragioni
tecniche connesse
alle procedure di
pagamento delle
retribuzioni - i sostituti
d’imposta devono
riconoscere il credito dal
mese di giugno,
“ferma restando la
ripartizione
dell’intero importo dello stesso tra
le retribuzioni
dell’anno 2014” (cfr. Circolare
Agenzia delle
Entrate n. 8/E/2014).
I titolari di
redditi di lavoro dipendente ed
assimilati, le
cui remunerazioni sono erogate
da soggetto che
non sia un sostituto
d’imposta,
possono richiedere l’erogazione
del credito in
commento nella dichiarazione
relativa all’anno
2014, secondo le modalità
che saranno
specificate nei modelli di
dichiarazione dei
redditi.
Infine, il
credito in esame non concorre alla
formazione del
reddito; non rileva, cioè, in
capo al
percipiente, ai fini delle imposte sui
redditi (comprese
le addizionali, regionale e
comunale) e non
incide in sede di
determinazione
della base imponibile IRAP
del soggetto
erogante.
Riduzione
dell’aliquota IRAP (art. 2)
Il Decreto in
esame ha altresì disposto la
riduzione delle
aliquote ordinarie IRAP - a
decorrere dal
periodo d’imposta successivo
a quello in corso
al 31 dicembre 2013 - per
tutti i soggetti
passivi operanti nei diversi
settori di
attività.
A seguito delle
modifiche intervenute, le
aliquote da
applicare - dal periodo di imposta
2014 - in sede di
determinazione dell’IRAP,
sono pari - per
ciascuna attività economica -
alle misure
indicate nella Figura 1.
Inoltre, in base
a quanto previsto dal Decreto,
la maggiorazione
applicabile - da ciascuna
Regione - alle
aliquote previste dalla norma
non può essere
superiore allo 0,92%, in tutti i
settori di
attività.
In sede di
determinazione degli acconti dovuti
per il periodo di
imposta 2014, il contribuente
che utilizzi il
metodo c.d. storico deve fare
riferimento alle
aliquote ante modifica;
qualora, al
contrario, il contribuente determini
l’acconto con il
metodo previsionale, può
utilizzare
aliquote più favorevoli
(rispettivamente
3,75%; 4,00%; 5,70; 1,80% e
4,50%).
Incremento della
tassazione sulle rendite
finanziarie (art.
3)
Il Decreto Renzi
prevede l’incremento della
tassazione
applicabile alle seguenti rendite
finanziarie:
interessi su correnti e su conti deposito;
interessi su obbligazioni;
proventi dei fondi comuni istituti in Italia,
nella UE e nei
Paesi white list con gestore
vigilato nello
Stato di residenza;
i proventi di fondi immobiliari “non
trasparenti”;
i proventi da polizza vita;
i dividendi, ed in genere, le plusvalenze e
minusvalenze
derivanti da partecipazioni
non qualificate.
In particolare,
l’art. 3 del Decreto in esame
dispone, per tali
redditi, l’aumento
dell’aliquota
d’imposta al 26% (a fronte del
previgente 20%),
a decorrere dal prossimo
1° luglio 2014.
L’incremento non
opera per gli interessi
derivanti da
titoli di Stato e di enti territoriali
italiani, da
titoli equiparati emessi da
organismi
sovranazionali e da titoli degli Stati
esteri white list
nonché per i redditi diversi di
natura
finanziaria (plusvalenze e
minusvalenze) su
titoli emessi dagli enti
territoriali di
Stati white list; questi, infatti,
restano
imponibili nella misura del 12,50%.
Resta altresì
invariata la ritenuta dell’1,375%
sui dividendi
distribuiti a società residenti in
Stati UE o SEE
white list (fatta salva
l’applicazione
della direttiva “Madre-figlia”) e
sugli interessi
corrisposti a veicoli non
residenti per
l’emissione di obbligazioni sui
mercati
internazionali.
I proventi dei
fondi pensione restano
assoggettati
all’imposta sostitutiva dell’11%.
La norma, poi,
stabilisce che l’aliquota del
26% trovi
applicazione:
sui dividendi e sugli utili incassati a
decorrere dal 1°
luglio 2014 (a
prescindere,
quindi, dal periodo di
formazione
dell’utile) per i titoli azionari e
assimilati; sugli
interessi e sugli altri
proventi maturati
dal
1° luglio 2014,
per i titoli obbligazionari e
le cambiali
finanziarie.
Si segnala,
inoltre, che l’aumento della
tassazione delle
rendite finanziarie
interessa solo
parzialmente il risparmio
postale. L’incremento
dell’aliquota dal 20% al
26%, infatti,
riguarda soltanto gli interessi
attivi che
maturano - dopo il 1° luglio 2014 -
su conti correnti
e su libretti di risparmio.
La tassazione
degli interessi già maturati a
tale data o che
maturano, anche
successivamente,
sui buoni fruttiferi postali
(siano essi già
in circolazione o di nuova
emissione), non
subirà alcun incremento,
restando ferma la
vigente aliquota del
12,50%.
Infine, in
analogia a quanto disposto in
occasione del
precedente incremento
dell’aliquota
sulle rendite finanziarie, la norma
consente di
esercitare l’opzione per
l’affrancamento
delle plusvalenze latenti alla
data del 30
giugno 2014, versando l’imposta
sostitutiva pari
al 20% delle medesime.
Qualora il
contribuente intenda avvalersi di
tale possibilità,
l’affrancamento deve
riguardare tutti
i titoli che siano posseduti,
presso il
medesimo intermediario, in regime
dichiarativo o di
risparmio amministrato.
Eliminazione
della ritenuta sui bonifici
esteri (art. 4.
c. 2)
A seguito delle
modifiche apportate dal
Decreto, gli
intermediari finanziari residenti
nel territorio
dello Stato non sono più tenuti
ad effettuare la
ritenuta alla fonte a titolo 3
Newsletter Legale
- Fiscale
Edizione Speciale
21 maggio 2014
d’acconto, pari
al 20%, sui redditi derivanti da
investimenti
esteri e da attività di natura
finanziaria.
Rivalutazione
beni d’impresa: pagamento
dell’imposta
sostitutiva (art. 4. c. 11)
Il Decreto Renzi
ha altresì modificato la
disciplina -
definita dalla Legge di Stabilità per
l’anno 2014 (L.
n. 147/2013) - in materia di
rivalutazione dei
beni d’impresa.
In particolare,
il Decreto ha disposto che il
versamento
dell’imposta sostitutiva (12% o
16%), necessaria
ai fini della rivalutazione,
debba essere
effettuato, in un’unica soluzione,
entro il termine
per il pagamento del saldo delle
imposte sui
redditi dovute per il periodo
d’imposta in
corso al 31 dicembre 2013 (i.e.
16 giugno 2014).
Rivalutazione
delle quote di Banca d’Italia:
aumento
dell’imposta sostitutiva
(art. 4, c. 12)
Il Decreto ha
previsto che l’imposta dovuta dai
soci che hanno
effettuato la rivalutazione delle
quote nel
capitale di Banca d’Italia sia
incrementata al
26% (in luogo della previgente
misura del 12%)
del maggiore valore della
partecipazione
iscritto in bilancio alla data del
31 dicembre 2013.
Inoltre, a
seguito delle modifiche intervenute, il
versamento
dell’imposta sostitutiva delle
imposte sui
redditi e dell’IRAP e di eventuali
addizionali, deve
essere effettuato in un’unica
soluzione, entro
il termine di versamento del
saldo delle
imposte sui redditi dovute per il
periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2013
(i.e. 16 giugno 2014).
Novità in materia
di compilazione del Modello
di pagamento F24
(art. 11)
A decorrere dal
1° ottobre 2014, i versamenti
mediante il
modello F24 devono essere effettuati
con le seguenti
modalità:
nel caso in cui, per effetto delle
compensazioni
effettuate, il saldo finale del
modello sia pari
a zero, il contribuente deve
presentare il
modello esclusivamente
mediante i
servizi telematici messi a
disposizione
dall'Agenzia delle Entrate (F24
online; F24 web e
F24 cumulativo);
nel caso in cui in cui siano effettuate delle
compensazioni e
il saldo finale sia di
importo positivo,
il versamento deve
avvenire
esclusivamente mediante i servizi
telematici messi
a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate e
dagli Intermediari della
riscossione
convenzionati;
nel caso in cui il saldo finale sia di importo
superiore a
1.000,00 euro, il versamento
deve essere
effettuato esclusivamente
mediante i
servizi telematici messi a
disposizione
dall’Agenzia delle Entrate e dagli
Intermediari
della riscossione convenzionati
con la stessa.
Con l’obiettivo
di semplificare le modalità di
versamento
telematico mediante intermediari
convenzionati con
l’Agenzia delle Entrate è,
inoltre, previsto
che l’utilizzatore dei servizi
telematici da
questi offerti possa inviare - oltre
alla propria -
anche la delega di versamento di
un “soggetto
terzo” (ad esempio, un familiare), a
condizione che:
l’addebito avvenga sul proprio conto corrente;
l’intestatario effettivo della delega abbia
previamente
rilasciato all’intermediario
apposita
autorizzazione, anche cumulativa;
l’intestatario
del Mod. di pagamento resta, ad
ogni modo,
responsabile del regolare
pagamento delle
somme dovute.
Fatturazione
elettronica nei confronti delle
Pubbliche
Amministrazioni: anticipo al
31 marzo 2015
(art. 25)
Tutti i fornitori
di beni e servizi delle Pubbliche
Amministrazioni
(comprese le Amministrazioni
locali) sono
tenuti ad emettere - a decorrere dal
31 marzo 2015 -
fatture in formato elettronico nei
confronti delle
medesime.
A seguito
dell’entrata in vigore del nuovo
obbligo, le
Pubbliche Amministrazioni sopra
indicate non
possono più:
accettare fatture che non siano trasmesse in
forma elettronica;
procedere al pagamento, nemmeno
parziale, delle
somme dovute.
Crediti verso le
Pubbliche Amministrazioni
con debiti
tributari (art. 39)
I crediti non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
maturati - in
qualunque data - nei confronti dello
Stato e degli
enti pubblici nazionali per la
somministrazione
di forniture e appalti, possono
essere compensati
con le somme dovute a
seguito di
iscrizione a ruolo delle cartelle
esattoriali
notificate entro il prossimo
30 settembre 2013
(in luogo del
31 dicembre
2012).
Aliquote
ordinarie
prima del Decreto
Renzi
Aliquota
ordinaria 3,9%
Banche 4,65%
Assicurazioni
5,9%
Agricoltura 1,9%
Concessionari
4,2%
Aliquote
ordinarie
applicabili dal
2014
Aliquota ordinaria
3,5%
Banche 4,2%
Assicurazioni
5,3%
Agricoltura 1,7%
Concessionari
3,8%